Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca,
considerato che l’art. 76 n. 1 DPR 115/2002 va interpretato nel senso che “il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno precedente l’istanza” (vedi tra le altre Cass. n. 4429/2017);
peraltro stanti le problematiche legate alle scadenze del deposito delle dichiarazioni dei redditi (o documenti equipollenti) delle quali scadenze tiene conto l’Agenzia delle Entrate nell’esaminare le istanze ammesse,
delibera quanto segue
- il richiedente potrà autocertificare unicamente il proprio reddito dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, ove il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi sia già scaduto;
- ove il termine di cui sopra non sia scaduto ma il richiedente abbia già depositato la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, il richiedente oltre ad autocertificare tale reddito dovrà produrre copia della dichiarazione dei redditi di cui sopra;
- ove il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi non sia scaduto e il richiedente non abbia depositato la dichiarazione dei redditi, lo stesso nell’istanza dovrà autocertificare il reddito dell’anno ancora precedente per il quale è scaduto il termine e ha depositato la dichiarazione;
- nel caso in cui il reddito dell’anno antecedente la richiesta sia inferiore ai limiti oltre i quali deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, e quindi tale dichiarazione non è stata presentata, è sufficiente che il ricorrente autocertifichi il reddito dell’anno precedente nella propria istanza.
Si ribadisce nuovamente che la individuazione dei redditi non si deve basare su altri documenti diversi dalla stessa dichiarazione dei redditi (o documenti equipollenti) e in particolare non ci si deve assolutamente basare sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che non dovrà essere mai allegato all’istanza.
Le dichiarazioni dei redditi dovranno essere allegate solo nelle ipotesi di cui alla lettera B che precede.