Diamo diffusione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. Tale decreto contiene misure riguardanti la pratica forense.
L’articolo 6, comma 3 garantisce ai praticanti, che non hanno potuto partecipare alle udienze in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale all’interno del quale ricada il periodo di sospensione, anche qualora non sia raggiunto il numero minimo di venti udienze (come previsto dall’art. 8, comma 4 DM n. 70/2016 sul tirocinio, là dove richiede che il praticante “abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio”).
Inoltre, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione del 2019, prorogata al 15 giugno 2020 (art. 101 comma 1 primo periodo del decreto legge 17.03.2020 n. 18), è ridotta da 18 a 16 mesi la durata del tirocinio professionale.
Relativamente ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica, vengono sospese le attività formative e si prevede, tramite l’adozione di un decreto del Ministro della Giustizia, il proseguimento dell’attività formativa a distanza in modalità telematiche.
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, infine, si precisa che, stando al testo attualmente vigente del Decreto del Ministro della Giustizia n. 133/2018 e fatta salva l’eventualità di successive modiche, la frequenza dei corsi della Scuola di Formazione Forense è obbligatoria, ma solo per chi debba sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense a partire dal dicembre 2021.